- Lo spirito della Direttiva Europea è quello di garantire ai lavoratori un’adeguata informazione e consultazione sulle questioni di rilevanza transnazionale (questioni, cioè, che coinvolgano la forza lavoro di almeno due diversi stati), mediante la costituzione di un organismo di rappresentanza dei dipendenti (il c.d. Comitato Aziendale Europeo) al quale l’azienda deve effettuare tutte le opportune comunicazioni. Nel rispetto di tale spirito la Direttiva nulla dice sulla presenza del management nel Comitato Aziendale Europeo.Eppure, nonostante ciò, l’accordo SAP prevede che ben 4 membri del management facciano parte del CAE, il quale, dunque, perde la Sua natura di organo di sola rappresentanza dei dipendenti.
- L’accordo SAP, oltre a prevedere la presenza del management nel CAE, stabilisce che le riunioni del CAE vengano presiedute congiuntamente da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante del management (c.d. chairpersons).Tale scelta appare assai discutibile, anche tenendo in considerazione i rilevanti (anzi, gli eccessivi) poteri affidati dall’accordo SAP ai chairpersons, quali ad esempio: (a) Decidere l’agenda della riunione annuale del CAE; (b) Decidere la data della riunione annuale del CAE; (c) Decidere quali delle domande sollevate dai rappresentanti del CAE meritino di essere discusse durante il meeting annuale; (d) Predisporre ed emanare il comunicato finale al termine di ogni riunione annuale del CAE; (e) Decidere il budget destinato alla traduzione e all’analisi di documenti.
- La Direttiva Europea prevede la possibilità, ma non l’obbligo, di costituire un “Comitato Ristretto” del CAE, ossia un comitato composto da un gruppo limitato di persone elette direttamente tra i rappresentanti dei lavoratori presenti nel CAE. Con l’accordo SAP si è deciso di istituire questo “Comitato Ristretto” (c.d “Selected Committee”), formato da 2 membri del management e da 5 rappresentanti dei lavoratori. Tale decisione appare assai discutibile per almeno quattro ragioni: (a) in caso di circostanze eccezionali, l’accordo SAP stabilisce che il management debba consultare soltanto il “Comitato Ristretto” e non l’intero CAE, tagliando dunque fuori numerosi rappresentanti di diversi paesi; (b) il principio di democrazia diretta a fondamento del CAE (ovvero: i lavoratori di ciascun paese eleggono direttamente il loro rappresentante per interloquire con il management) viene aggirato, prevedendo un vero e proprio “CAE nel CAE”, dove pochi rappresentanti potranno gestire le relazioni con il management qualora si verifichino circostanze eccezionali (quali ad esempio “chiusure di filiali e stabilimenti”, vedasi art.15.1 dell’Accordo), ossia quelle sicuramente più delicate; (c) poiché non sono state elaborate regole sufficientemente precise sui meccanismi elettivi e sul funzionamento del “Comitato Ristretto”, i membri di quest’ultimo potrebbero teoricamente prendere decisioni anche in contrasto con il CAE, depotenziando dunque il ruolo del CAE stesso; (d) un “Comitato Ristretto” di sole 7 persone (di cui 2 del management), peraltro privo di regole di funzionamento adeguate, si presta, potenzialmente, ad un più facile “controllo” rispetto al CAE in composizione integrale.
- Infine, vi sono ulteriori aspetti controversi, che rendono l’Accordo SAP sicuramente insoddisfacente: (a) potere unilaterale ed illimitato del management di stabilire quali informazioni siano da considerarsi confidenziali e, dunque, non comunicabili ai lavoratori; (b) definizioni spesso poco precise, che lasciano spazio a interpretazioni contrastanti, rendendo dunque parti dell’Accordo di difficile o controversa applicabilità (es: si parla di “mass redundancies” come uno degli eventi su cui il management è tenuto ad informare e consultare, ma non si stabilisce quale sia la soglia numerica di licenziamenti tale da far scattare questo obbligo); (c) numero limitato e chiuso di tematiche considerate di “rilevanza transnazionale”; (d) riferimento espresso a potenziali azioni di “risarcimento danni” (e non solo) a carico dei rappresentanti dei lavoratori nel caso di divulgazione delle informazioni etichettate dal management come “confidenziali”, mentre nulla è previsto in caso di comportamenti non in buona fede del management, ecc.
Come anticipato nella precedente comunicazione del 30 Novembre, riporto qui di seguito una breve analisi dei principali punti dell’Accordo SAP per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo confrontati con quanto previsto dalla Direttiva Europea 2009, nonché le valutazioni che mi hanno spinta, quale rappresentante Italiano nella Delegazione Speciale di Negoziazione, a non ratificare l’Accordo SAP.
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